ISCRIZIONI AI CORSI DI STUDIO

Ammissione al 1° anno di corso accademico di primo livello (estratto dal Regolamento di Istituto)

  1. L’ammissione al 1° anno dei corsi accademici di primo livello avviene, su selezione, per un massimo di studenti programmato dal Consiglio Accademico.
  2. Requisiti per accedere all’esame di ammissione:cittadini italiani muniti di un diploma di istruzione secondaria  quinquennale e cittadini stranieri forniti di titolo di studio equipollente;
  3. L’esame di ammissione accerta, attraverso prove, valutazioni attitudinali e motivazionali (quesiti scritti e grafici ed eventuale colloquio) la predisposizione, l’inclinazione e le conoscenze pregresse del candidato.
  4. Le date di svolgimento delle prove dell’esame, la composizione della Commissione e gli indirizzi di selezione sono deliberati annualmente dal Consiglio Accademico.
  5. I candidati sostengono l’esame di ammissione in presenza di un’apposita Commissione, nominata dal Consiglio Accademico e presieduta dal Direttore, o da un suo delegato. La Commissione è assistita dal personale amministrativo.
  6. Le domande per l’esame di ammissione sono presentate, in carta semplice, alla segreteria didattica dell’Istituto, a mezzo raccomandata a.r., ovvero consegna a mano, nel periodo specificato dal calendario accademico.
  7. Le domande sono corredate dagli originali dei bollettini di versamento della tassa d’esame e del contributo per lo svolgimento della prova.
  8. Le domande degli studenti stranieri e italiani residenti all’estero sono accolte se pervengono tramite i competenti Organi del Ministero degli Affari Esteri complete della documentazione tradotta e legalizzata. Il Consiglio Accademico stabilisce il numero di posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all’estero. Tale numero si aggiungerà a quelli disponibili per i cittadini comunitari.
  9. Effettuate le verifiche di rito, l’esclusione dall’esame di ammissione è comunicata a mezzo raccomandata a.r.
  10. Al termine dell’esame di ammissione la Commissione preposta stila la graduatoria di idonei in ordine decrescente di punteggio. Il numero dei posti disponibili è completato secondo graduatoria. In caso di rinuncia si procede ad inserire il primo dei candidati idonei non ammessi.

Immatricolazione e prima iscrizione ai corsi accademici di primo livello

  1. Gli studenti ammessi regolano l’iscrizione al 1° anno di corso producendo, entro i termini previsti dal relativo bando di immatricolazione e prima iscrizione, apposita domanda in carta resa legale corredata dalla documentazione anagrafica, didattica pregressa e giustificativa, in originale, del pagamento delle somme dovute secondo la determinazione che ogni anno è predisposta dal Direttore Amministrativo.
  2. Il mancato rispetto della scadenza prevista per l’immatricolazione e l’iscrizione al primo anno di corso determina, nel caso di graduatoria eccedente, la decadenza dal diritto all’iscrizione a favore del candidato che segue in graduatoria. In caso di graduatoria non eccedente, la decisione è rimessa al Consiglio Accademico.
  3. Per ogni pagamento, laddove stabilito dal Consiglio di Amministrazione, della seconda rata e successive della retta annuale, il Direttore Amministrativo stabilisce una scadenza ordinaria, una seconda scadenza con aggravio del 10% e una scadenza estrema, comunque entro il termine delle lezioni ordinarie, con aggravio del 20%. Decorsa invano la scadenza estrema lo studente non potrà sostenere esami nella sessione estiva. Decorsa invano la scadenza del 31 agosto, allo studente è assegnata la condizione di interruzione degli studi, come descritta dall’art. 14 del regolamento di Istituto.

Iscrizione agli anni successivi al primo di ogni corso di studi  

  1. Oltre alla condizione di ordinaria iscrizione, sono definite le condizioni, di seguito riportate, per gli studenti regolarmente iscritti:
    • Ripetente: studente che non sostiene gli esami individuati come vincolanti nel Piano degli Studi entro le sessioni utili dell’anno accademico di riferimento, o che non raggiunge la percentuale minima di presenze alle lezioni.

    La non ammissione all’anno accademico successivo è stabilita da apposita Commissione nominata con delibera del Consiglio Accademico. La Commissione stabilisce inoltre le modalità di superamento dei residui esami vincolanti.

    È ammessa la condizione di ripetente una sola volta nel singolo corso accademico di primo livello, a pena di decadenza dalla condizione di iscritto.

    • Fuori corso: studente che non ha conseguito positivamente gli esami di profitto entro l’ultima sessione utile del curriculum a lui assegnato.

    E’ consentito il perdurare della condizione di fuori corso fino all’ottavo anno dalla data di prima iscrizione a ogni singolo corso.
    Lo studente fuori corso è tenuto al pagamento di tutte le rette di iscrizione ordinaria ed ha conseguentemente diritto di accesso alle attività didattiche.


  1. Gli studenti già immatricolati o iscritti al precedente anno accademico possono presentare, direttamente ovvero a mezzo posta con racc. a/r,domanda di iscrizione all’anno accademico successivo, entro i termini previsti dal relativo bando di iscrizione. Nel caso di spedizione postale fa fede la data indicata dal timbro postale di partenza.
  2. L’iscrizione agli anni successivi al primo è subordinata alle condizioni, alla data di presentazione della domanda:
    1. aver conseguito il minimo stabilito di frequenza alle lezioni, laddove previsto;
    2. aver superato gli esami vincolanti, ove previsti.
      Gli esami vincolanti, possono essere superati nella successiva sessione invernale, entro il limite complessivo di due esami, da cui sono esclusi la tesi e gli esami dei correnti corsi semestrali. In tal caso lo studente ha facoltà di iscrizione con riserva regredendo nella condizione di ripetente in caso di esito negativo. Non sono computabili ai fini dell’obbligo di frequenza, in caso di successiva ammissione al susseguente anno di corso, le lezioni seguite durante il periodo di iscrizione con riserva.
  3. Gli studenti che non adempiono ad almeno una delle condizioni previste dal precedente comma possono richiedere, ove possibile, solo l’iscrizione come ripetenti all’ultimo anno di corso già frequentato. Per le modalità di frequenza alle lezioni si rimanda all’art. 10.
  4. Gli studenti che intendono iscriversi al successivo anno accademico presentano domanda in carta resa legale corredata dalla documentazione anagrafica, didattica pregressa e giustificativa, in originale, del pagamento delle somme dovute secondo la determinazione che ogni anno è predisposta dal Direttore Amministrativo.
  5. Il Direttore Amministrativo stabilisce una scadenza ordinaria, una seconda scadenza con aggravio del 10% e una scadenza estrema, comunque entro il 30 novembre dell’anno corrente, con aggravio del 20%. Decorsa invano la scadenza estrema, allo studente è assegnata la condizione di interruzione degli studi, come descritta dall’art. 14.
  6. Per ogni pagamento, laddove stabilito dal Consiglio di Amministrazione, della seconda rata e successive della retta annuale, il Direttore Amministrativo stabilisce una scadenza ordinaria, una seconda scadenza con aggravio del 10% e una scadenza estrema, comunque entro il termine delle lezioni ordinarie, con aggravio del 20%. Decorsa invano la scadenza estrema, lo studente non potrà sostenere esami nella sessione estiva. Decorsa invano la scadenza del 31 agosto, allo studente è assegnata la condizione di interruzione degli studi, come descritta dall’art.14.

Iscrizione fuori corso  

  1. Gli studenti già iscritti al terzo anno del diploma accademico di primo livello possono presentare, anche a mezzo posta domanda di iscrizione all’anno accademico successivo come fuori corso, entro i termini previsti dal relativo bando di iscrizione. Nel caso di avvenuta presentazione di domanda di tesi valida per l’anno accademico in corso, il termine è fissato alla data di scadenza del pagamento della seconda rata della retta.
  2. Sono abilitati all’iscrizione fuori corso gli studenti in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione agli anni successivi al primo.
  3. Gli studenti che intendono iscriversi come fuori corso presentano domanda in carta resa legale corredata dalla documentazione anagrafica,didatticapregressa e giustificativa, in originale, del pagamento delle somme dovute secondo la determinazione che ogni anno è predisposta dal Direttore Amministrativo.
  4. Il Direttore Amministrativo stabilisce una scadenza ordinaria, una seconda scadenza con aggravio del 10% e una scadenza estrema, comunque entro il 30 novembre dell’anno corrente, con aggravio del 20%. Decorsa invano la scadenza estrema, allo studente è assegnata la condizione di interruzione degli studi, come descritta dall’art.14.
  5.  Per ogni pagamento, laddove stabilito dal Consiglio di Amministrazione, della seconda rata e successive della retta annuale, il Direttore Amministrativo stabilisce una scadenza ordinaria, una seconda scadenza con aggravio del 10% e una scadenza estrema, comunque entro il termine delle lezioni ordinarie, con aggravio del 20%. Decorsa invano la scadenza estrema, lo studente non potrà sostenere esami nella sessione estiva. Decorsa invano la scadenza del 31 agosto, allo studente è assegnata la condizione di interruzione degli studi, come descritta dall’art.14.